È innegabile che il contagio da Covid-19 abbia frenato il nostro Paese, mutando, di conseguenza, svariati aspetti delle nostre vite e di talune attività e settori interdisciplinari che, per un certo verso, venivano considerati scontati e/o ritenuti marginali.

Anche il settore della “formazione” ha risentito degli effetti negativi del lockdown sebbene i medesimi siano stati contenuti attraverso l’indispensabile erogazione di servizi di Didattica a Distanza (D.A.D.) e Formazione a Distanza (F.A.D.), segnatamente utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire la continuità dell’azione educativo-didattica.

 

Difatti, in tale ottica, il quesito che ha maggiormente impegnato i vari enti formatori -in primis gli Istituti Scolastici - è indubbiamente stato: “come tale tipologia di didattica possa tutelare il trattamento dei dati personali?”

Orbene, sin dal primo utilizzo delle piattaforme digitali il Garante della Privacy, in relazione alle attività di didattica a distanza realizzate dalle (e nelle) Scuole, ha chiarito le specifiche sul trattamento dei dati precisando, al contempo, che nell’impiego di sistemi a distanza gli Istituti Scolastici non sono tenuti a richiedere il consenso al trattamento dei dati a docenti, alunni, studenti, genitori giacché tale trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate ai predetti Istituti che, tra l’altro, non devono effettuare la valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA).

Il Garante della Privacy, si legge nella propria Circolare n. 117 del 01.04.2020, ha assunto su di sé il compito di vigilare sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza allo scopo di assicurare sia che i dati vengano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione, sia che gli stessi vengano esposti in base alle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche ma, altresì, affinché il trattamento dei medesimi sia limitato a quanto necessario alla fornitura dei servizi per la didattica on-line, escludendo, quindi, qualsiasi altra finalità del fornitore.

Ad oggi, purtroppo, questo rappresenta il punto più elevato di tutela che è possibile trarre dai primi pronunciamenti del Garante; gli elementi certi (ancora pochi ed alcuni scontati) sono in sintesi: no al consenso; no alla DPIA; si all’informativa; no a servizi che richiedano da parte dello studente o dei genitori la sottoscrizione di un contratto o il rilascio del consenso “connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica”; si alle videoconferenze ma con accesso riservato.

Da ciò ne deriva che le maggiori difficoltà si concentrano sulla scelta degli strumenti da utilizzare per la D.A.D., scelta che non è più orientata dalle preferenze espresse dai docenti nell’ambito della loro libertà di insegnamento, bensì deve passare attraverso una approfondita analisi affinché essi dispongano di misure volte tanto alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design), che alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

Ma non solo. È necessario garantire la minimizzazione dati personali trattati (ossia trattarli solo per raggiungere le finalità del trattamento), nonché valutare se tali strumenti siano resi da soggetti che accettino di “limitare” le modalità di erogazione e, allo stesso tempo, di conferirsi la nomina, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, di “Responsabile del trattamento dei dati” per conto del titolare, conformandosi alle istruzioni ricevute (in esempio: la cancellazione dei dati al termine del progetto didattico).

Ne consegue che, qualora le conoscenze specialistiche di tali scelte richiedano competenze professionali del Dirigente scolastico (titolare del trattamento), è opportuno ricorrere a fornitori preposti che abbiano superato il percorso di qualificazione stabilito dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale, accreditandosi nel Cloud Marketplace Agid ossia nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA”.

In conclusione, è pacifico ritenere che, superata l’attuale fase emergenziale, la didattica a distanza, che attualmente si impone come l’unica percorribile, potrà essere parte legittimata (e legittimante) della didattica integrata, affiancandosi alla didattica in presenza come altra possibilità non principale ma nemmeno straordinaria.

Autore
Alessia Padovano


Alessia Padovano
Managing Partner
Legal in Lab, Bari