Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6498 del 2020, si è pronunciato in tema di esclusione di una S.r.l. per assenza dei requisiti di affidabilità professionale richiesti ai fini della partecipazione di una gara d’appalto a procedura aperta.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6498 del 2020, si è pronunciato in tema di esclusione di una S.r.l. per assenza dei requisiti di affidabilità professionale richiesti ai fini della partecipazione di una gara d’appalto a procedura aperta.
Uno degli aspetti di maggiore rilievo della situazione generale di difficoltà, che si è prodotta in conseguenza della pandemia di COVID-19, concerne l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensione in ordine al pagamento del canone nei contratti di locazione.
Negli ultimi anni si è assistito ad un esponenziale sviluppo del mercato dell’arte che ha reso il collezionista un investitore attento tanto a soddisfare la propria passione personale, quanto a concludere veri e propri investimenti finanziari.
È innegabile che il contagio da Covid-19 abbia frenato il nostro Paese, mutando, di conseguenza, svariati aspetti delle nostre vite e di talune attività e settori interdisciplinari che, per un certo verso, venivano considerati scontati e/o ritenuti marginali.
In tema di responsabilità medico–sanitario, la Legge nr. 24/2017, c.d. “Gelli – Bianco” (in vigore a partire dal 1 aprile 2017) ha portato una serie di novità, investendo –di risultato– la disciplina dei tempi di prescrizione per l’azione di risarcimento del danno patito dal paziente.
È ormai indubbia la scelta del legislatore di far rientrare il contagio da nuovo Coronavirus nell’alveo della disciplina sugli “infortuni sul lavoro”, qualora tale contagio fosse appurato in tali sedi.